STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE  COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 

ASSOCIAZIONE
SOCIETA’
ITALIANA DI ARCHEOASTRONOMIA
 

E
ASTRONOMIA CULTURALE ETS”
 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata 

1.È costituita, l’associazione
denominata “Società italiana di archeoastronomia e astronomia
culturale ETS” di seguito, in breve, “associazione”.
L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal
presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

2.La dizione Ente di Terzo
settore e l’acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a
seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da
parte dell’istituzione preposta. 

3.L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano
e la sua durata è illimitata. 

4.Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune
non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal
consiglio direttivo. 

Art.2 – Finalità 

1.L’associazione è stata
fondata a Milano nel dicembre 2000, con sede presso l’Osservatorio
Astronomico di Brera, non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare,
intende promuovere gli studi in Archeoastronomia, Astronomia
culturale, Storia dell’Astronomia antica, Astronomia storica ed
Etnoastronomia, operando per la loro piena valorizzazione e per la
loro integrazione nella didattica e nella ricerca universitaria. Le
attività dell’Associazione sono fondate su principi di
sostenibilità, inclusione e accessibilità. A tal fine, adotta
criteri che garantiscano un ambiente equo e rispettoso delle
diversità e che rendano le attività stesse (di ricerca,
divulgazione e istituzionali) accessibili e fruibili da un pubblico
ampio e diversificato. 

Art.3 – Attività di interesse generale 

1. L’associazione,
nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o
principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5,
comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle
lettere:  

d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa; 

f) interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

g) formazione universitaria e
post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare
interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale. 

2.In particolare l’associazione si propone di: 

  • sviluppare la ricerca e arricchire gli
    studi inerenti al patrimonio astronomico tramite la continua
    integrazione e lo sviluppo di settori di ricerca emergenti e
    interdisciplinari;
     

  • promuovere l’uso di tecnologie avanzate
    e strumenti digitali per la documentazione, la tutela e la
    valorizzazione del patrimonio archeoastronomico; 

  • promuovere e stabilire contatti,
    convenzioni e accordi di ricerca con i settori
    scientifico-disciplinari definiti dal Ministero, enti universitari e
    di ricerca, Istituzioni, Enti locali, società scientifiche
    nazionali; 

  • promuovere e sostenere la formazione di
    cultori e di giovani studiosi, con particolare attenzione a studenti
    universitari, laureandi e laureati in Astronomia, Archeologia,
    Architettura, Antropologia; 

  • incentivare attività di aggiornamento e
    formazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado; 

  • promuovere, organizzare e realizzare
    convegni, workshop, seminari e dibattiti a carattere
    interdisciplinare; 

  • promuovere l’educazione e la
    diffusione della cultura scientifica e umanistica rivolta al grande
    pubblico; 

  • gestire attività di interesse
    dell’associazione, incluse quelle editoriali; 

  • favorire la cooperazione con istituzioni
    nazionali, europee ed extra-europee, anche nell’ambito di progetti
    di ricerca; 

  • promuovere e sviluppare iniziative
    nell’ambito della Terza Missione universitaria e del Public
    Engagement; 

  • promuovere la partecipazione attiva di
    studiosi, studenti e cittadini, valorizzando la co-progettazione; 

  • promuovere, organizzare e realizzare
    altre attività attinenti allo scopo sociale e alle attività di
    interesse generale. 

Art.
4 – Attività diverse
 

1.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di
interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano
carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti
attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di
dettaglio di tali attività. 

Art.
5 – Raccolta fondi
 

1.
L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in
forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico. 

Art.
6 – Ammissione
 

1.
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che,
interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. 

2.
L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati
di altri soggetti giuridici pubblici e privati nel rispetto delle
condizioni indicate al c. 2, art. 4 del CTS. 

3.
Il numero degli associati è illimitato. 

4.
I soci sono suddivisi in ordinari e onorari: 

  • i soci ordinari sono tutti coloro che,
    avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo
    sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi
    a farne parte dal consiglio direttivo; 

  • i soci onorari sono tutti coloro ai
    quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in
    considerazione del particolare contributo fornito alla vita
    dell’Associazione. 

5.
L’ammissione alla
associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata
all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di
rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni,
comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni,
all’interessato.  

6.
L’interessato, ricevuta la
comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si
pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 

7.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione. 

Art.
7 – Diritti e doveri dei soci
 

1.
I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali
dell’associazione con la quota associativa ed eventuali contributi
finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali
contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal
consiglio direttivo.  

2.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di
perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il
termine stabilito dal consiglio direttivo. 

3. L’associazione
garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni
forma di discriminazione. 

4.
Ciascun associato ha diritto: 

  1. di partecipare alle Assemblee, di
    esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e
    di presentare la propria candidatura agli organi sociali; 

  2. di essere informato sulle attività
    dell’associazione e controllarne l’andamento; 

  3. di partecipare alle attività promosse
    dall’associazione; 

  4. di conoscere l’ordine del giorno delle
    Assemblee; 

  5. di recedere in qualsiasi momento;  

  6. di esaminare i libri sociali, secondo le
    modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera
    del consiglio direttivo. 

5.
Ciascun associato ha il dovere di: 

  1. rispettare il presente statuto, gli
    eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali; 

  2. attivarsi, compatibilmente con le
    proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo; 

  3. versare la quota associativa nella
    misura e nei termini stabiliti annualmente dal consiglio direttivo. 

Art.
8 – Perdita della qualifica di socio
 

1.
La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso,
scioglimento o esclusione. 

2.
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri
dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio
direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione
perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato
le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti
dell’associazione. 

3.
L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o
alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso
dall’associazione stessa. 

4.
La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio
direttivo. 

5.
La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione
dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il
quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere
all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta
elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente
dell’Associazione. 

6.
L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del
contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa
dall’interessato
. 

Art.
9 – Attività di volontariato
 

1.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà. 

2.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non
possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni
definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività
dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l’associazione. 

Art.
10 – Organi sociali
 

1.
Gli organi dell’associazione sono: 

  1. l’Assemblea dei soci; 

  2. il consiglio direttivo; 

  3. il presidente. 

2.
Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro
componenti possono essere riconfermati. 

3.
I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad
essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della loro funzione. 

Art.
11 – Assemblea
 

1.
L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che
garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei
soci.  

2.
L’Assemblea
è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli
associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha
diritto ad esprimere un voto
. 

3.
Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un
massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La
determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio
della proporzionalità è definito nel regolamento interno. 

4.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in
sua assenza, dal vicepresidente. 

5.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci,
conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare
fino ad un massimo di tre associati. 

6.
Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio
direttivo o di altro organo sociale. 

7.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica
dal momento della approvazione del consiglio direttivo. 

Art.
12 – Competenze dell’Assemblea
 

1.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 

  1. eleggere e revocare i componenti del
    consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati; 

  2. eleggere e revocare, quando previsto
    dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto
    incaricato della revisione legale dei conti; 

  3. approvare il programma di attività e il
    preventivo economico per l’anno successivo; 

  4. approvare il bilancio consuntivo e la
    relazione sulle attività svolte; 

  5. deliberare in merito alla responsabilità
    dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di
    responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque
    tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla
    legge; 

  6. deliberare, quando richiesto e, in
    ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di
    adesione all’associazione e di esclusione degli associati,
    garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; 

  7. ratificare i provvedimenti di competenza
    dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di
    urgenza fatto salvo quelle di cui all’art. 25 del Codice del Terzo
    settore; 

  8. approvare eventuali regolamenti interni
    predisposti dal consiglio direttivo; 

  9. deliberare sugli altri oggetti
    attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
    sua competenza. 

2.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di: 

  1. deliberare sulle modificazioni dello
    statuto; 

  2. deliberare lo scioglimento, la
    trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. 

Art.
13 – Convocazione dell’Assemblea
 

1. L’Assemblea
è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria,
almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell’associazione. 

2. L’Assemblea
si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta
motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure
da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo. 

3.
L’Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della
riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di
convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche
elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei
destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione
dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e
della data dell’adunanza.  

Art.
14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto 
 

1.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati
presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per
delega. 

2.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza degli associati presenti.  

3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea
straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei
soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei
tre quarti (3/4) dei presenti. 

4.
In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di
scissione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti
nell’apposito libro dei soci. 

5.
L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito
di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di
verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare
simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.  

6.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il
quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. 

7.
I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e
della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la
loro responsabilità. 

8.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della
associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. 

9.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si
potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a
votazione segreta. 

10. È
possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica

a condizione che sia
consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei
votanti. 

11.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la
sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e
trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni
dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci. 

Art.
15 – consiglio direttivo
 

1.
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore o se non

si prova che i terzi ne erano
a conoscenza. 

2.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle
volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale
risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

3.
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un
massimo di nove (9) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli
associati.  

4.
Non può essere nominato
consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

5.
I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi
e possono essere rieletti. 

Art.
16 – Competenze del consiglio direttivo
 

1.
Il consiglio direttivo ha il compito di: 

  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e
    straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o
    lo statuto riservano all’Assemblea;  

  2. deliberare in merito alle limitazioni
    del potere di rappresentanza dei consiglieri; 

  3.  amministrare, curando la
    realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse
    economiche; 

  4. predisporre l’eventuale regolamento
    interno per la disciplina del funzionamento e delle attività
    dell’associazione da sottoporre all’approvazione
    dell’Assemblea; 

  5. predisporre e sottoporre
    all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico ed il
    programma di attività; 

  6. proporre, all’interno della bozza del
    bilancio preventivo, l’ammontare della quota associativa annuale; 

  7. predisporre e sottoporre
    all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché
    la relazione sulle attività svolte; 

  8. determinare il programma di lavoro in
    base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale
    approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività
    e autorizzando la spesa; 

  9. adempiere alla tenuta e alla
    conservazione delle scritture contabili; 

  10. accogliere o respingere le domande degli
    aspiranti soci; 

  11. deliberare in merito all’esclusione di
    soci; 

  12. proporre all’Assemblea ordinaria i
    provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; 

  13. eleggere il Vice Presidente o più Vice
    Presidenti; 

  14. nominare il Segretario e il Tesoriere o
    il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone
    non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; 

  15. ratificare, nella prima seduta
    successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal
    Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 

  16. assumere il personale strettamente
    necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci
    e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal
    bilancio; 

  17. istituire gruppi a sezioni di lavoro i
    cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni
    del Consiglio e alle Assemblee; 

  18. nominare, all’occorrenza, secondo le
    dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i
    relativi poteri; 

  19. delegare compiti e funzioni ad uno o più
    componenti del Consiglio stesso; 

  20. assumere ogni altra competenza non
    espressamente prevista nello statuto necessaria al buon
    funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo
    statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.  

Art.
17 – Funzionamento del consiglio direttivo
 

1.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente
la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati
decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio
stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni
del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio
direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata
assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.  

2.
Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti
decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e
degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze
ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per
la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono
con gli altri componenti.  

3.
Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi
componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza
l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. 

4.
Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima
della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite
lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la
ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di
urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni
prima della data prevista per la riunione. 

5.
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un
terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve
avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.  

6. Le
riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza
convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i
consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del
momento. 

7.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto
di voto. 

8.
Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a
condizione che sia consentito di accertare l’identità e
legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli
interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti
all’ordine del giorno.  

9.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente. 

10.
Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il
relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario
all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del
consiglio direttivo.  

Art.
18 – Il presidente
 

1.
Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’assemblea, dura
in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto. 

2.
Il presidente: 

  • ha la firma e la rappresentanza legale
    dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; 

  • dà esecuzione alle delibere del
    consiglio direttivo; 

  • può aprire e chiudere conti correnti
    bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione
    di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
    Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie
    quietanze; 

  • ha la facoltà di nominare avvocati e
    procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione
    davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; 

  • convoca e presiede le riunioni
    dell’Assemblea e del consiglio direttivo; 

  • sottoscrive tutti gli atti
    amministrativi compiuti dall’Associazione; 

  • in caso di necessità e di urgenza
    assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo,
    sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 

3.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative
funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 

4.
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la
firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per
impedimento del Presidente. 

Art.
19 – Libri sociali
  

1.
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 

  1. il libro degli associati; 

  2. il libro delle adunanze e delle
    deliberazioni dell’Assemblea; 

  3. il libro delle adunanze e delle
    deliberazioni del consiglio direttivo; 

  4.  il libro delle adunanze e delle
    deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se istituiti); 

  5. il registro dei volontari. 

2.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del
consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a
cura dell’organo a cui si riferiscono. 

3.
I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la
data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni
punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 

4.
Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. 

Art.
20 – Risorse economiche
 

1.
Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate: 

  1. quote associative; 

  2. contributi pubblici; 

  3. contributi privati; 

  4. donazioni e lasciti testamentari non
    destinati ad incremento del patrimonio; 

  5. rendite patrimoniali; 

  6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche
    effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico
    valore e di servizi; 

  7. entrate derivanti dallo svolgimento di
    attività di interesse generale  

  8. altre entrate espressamente previste
    dalla legge; 

  9. eventuali proventi da attività diverse
    nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. 

Art.
21 – Esercizio sociale
 

1.
L’esercizio sociale inizia
il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 

2.
Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella
quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo
e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio. 

3.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto
Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.  

4.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono
elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e
approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. 

Art.
22 – Divieto di distribuzione degli utili
 

1.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque
denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
  

2.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite,
proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. 

Art.
23 – Assicurazione dei volontari
 

1.
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono
essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi. 

2.
L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del
consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

Art.
24 – Devoluzione del patrimonio
 

1.
In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo
settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel
caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio
residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell’art. 9,
comma 1, del D.Lgs. 117/2017. 

Art.
25 – Disposizioni finali
 

1.
Per quanto non è previsto nel
presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.